La prosecuzione dell’attività professionale della moglie non incide sull’an dell’assegno divorzile in funzione compensativa – perequativa, ma solamente sul quantum. Cass. Sez. I Ord. 15 novembre 2025 n. 30179
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
L'assegno di divorzio presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, dovendo essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il richiedente ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio, un livello reddituale congruo al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Nella fattispecie, l'evidente sperequazione tra i redditi delle parti, la lunga durata del matrimonio (quasi vent'anni), la nascita di un figlio e la maggiore (se non esclusiva) dedizione della moglie alla cura di questo e della famiglia, nonché la modestia del reddito ricavato dalla ridotta attività come professionista vanno valorizzati in funzione compensativo-perequativa, non influendo, a tale finalità, la circostanza che la richiedente non avesse mai abbandonato la sua occupazione, ma potendo questa piuttosto essere valorizzata in funzione di calibrare la quantificazione di detto assegno in ragione della possibilità che quell'esperienza professionale, mai interrotta, potesse trovare maggior spazio dopo la raggiunta maggior età del figlio e la definitiva recisione del legame coniugale.
Conf. Cass. SU 18287/2018
Rif. Leg.: Art. 5 Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii
Assegno divorzile – Contributo dato alla vita familiare – Onere – Divario reddituale – Attività professionale - Funzione compensativa – perequativa – Quantificazione dell’assegno divorzile
editor: Fossati Cesare
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