Sulla liquidazione del danno biologico c.d. differenziale - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 01 dicembre 2025, n. 31378
La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
Diritti della persona – Liquidazione del danno biologico c.d. differenziale – Criteri di valutazione – Risarcimento del danno; Rif. Leg. Artt. 1223 e 1226 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
|
Mercoledì, 17 Dicembre 2025
Aiuto al suicidio. La tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale ... |
|
Giovedì, 11 Dicembre 2025
Nullo il licenziamento intimato durante lo stato di gravidanza - Cass. Civ., ... |
|
Giovedì, 4 Dicembre 2025
Domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale - Cass. ... |
|
Giovedì, 27 Novembre 2025
Irrecuperabile, da parte del Comune, la quota assistenziale della retta di degenza ... |



