La moglie che, per scelta condivisa, rinuncia ad una attività lavorativa maggiormente redditizia per evitare conflitti di interessi con il marito ha diritto all’assegno divorzile con funzione compensativa. Cass. Sez. I Civ. Ord. 27 novembre 2025 n. 31085
In tema di divorzio, la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito che non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Nel caso di specie la Corte di merito, con una articolata motivazione, fondata su argomenti logici correlati agli accertamenti in fatto, ha rilevato una disparità reddituale fra le posizioni delle parti confrontando i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi e il patrimonio immobiliare di ciascuno di essi, tenendo conto anche delle diminuite disponibilità economiche del marito a causa del suo pensionamento, e ha quindi ritenuto che la rinuncia della moglie a svolgere l'attività lavorativa presso l'ufficio legale della Regione Campania, con possibilità di una maggiore redditività ed avanzamento in carriera, quale scelta condivisa dei coniugi, sia stata dettata dalla necessità di evitare un conflitto di interessi con il marito che si occupava, quale avvocato, dei recupero crediti delle ASL nei confronti della Regione.
In questo scenario, la rinuncia della moglie ad optare per scelte professionali sicuramente più appaganti a causa della dedizione alla vita familiare, giustifica, alla luce della rilevata disparità reddituale in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, l'erogazione di un assegno divorzile di natura compensativa.
Rif. Leg.: Art. 5 Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Rinuncia a prospettive di lavoro – Scelta condivisa - Funzione compensativa
editor: Fossati Cesare
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