Il significativo contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della famiglia, in relazione al divario esistente tra le parti nonostante la flessione reddituale subita dal marito per effetto della pandemia, giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile. Cass. Sez. I Civ. Ord. 27 novembre 2025, n. 31087

Martedì, 2 Dicembre 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/11/2025, n. 31087 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è censurabile in sede di legittimità l’apprezzamento dei fatti condotto dal Giudice del merito che, dopo avere condotto una disamina completa delle condizioni delle parti, è giunto alla conclusione che sussistano tutti i presupposti per elevare l'entità dell'assegno di divorzio, per non avere il Tribunale adeguatamente preso in considerazione l'entità del significativo contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e per non avere tenuto sufficientemente conto delle rispettive condizioni economico-reddituali e della misura concreta del divario esistente tra le parti.

Il giudice d'appello ha espresso il proprio convincimento senza applicare alcuna argomentazione presuntiva e fondando la decisione in questione sull'esame della situazione reddituale-patrimoniale delle parti e sui presupposti dell'assegno divorzile a favore dell'appellante nella sua componente compensativa, rimanendo comunque attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare.

L'eventuale mutamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti può infatti giustificare una richiesta di revisione delle statuizioni di divorzio, ove effettivamente incidenti in modo significativo, ma la probabilità che detto mutamento si verifichi non consente di ritenere che la persona alla attualità disponga di mezzi adeguati al suo sostentamento, né può incidere nel senso di diminuire il quantum dell'assegno, e segnatamente la componente compensativa che è parametrata al contributo reso dal coniuge alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

 

Rif. Leg.: Art. 5 Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 2727, 2729 c.c.   

Assegno divorzile – Contributo dato alla vita familiare – Presunzioni – Divario reddituale – Funzione compensativa

editor: Fossati Cesare