Parentela e detenzione del bene. La presunzione di tolleranza esclude l’usucapione - Cass. Civ., Sez. II, ord. 28 novembre 2025 n. 31126

Martedì, 2 Dicembre 2025
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 28 novembre 2025 n. 31126 – Pres. Carrato, Cons. Rel. Besso Marcheis per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’azione di petizione ereditaria consente all’erede di reclamare solo i beni presenti nell’asse al momento dell’apertura della successione. Tuttavia, se il coerede ha effettuato prelievi da un conto cointestato alimentato esclusivamente dal de cuius, tali somme possono essere oggetto di restituzione alla massa ereditaria se l’accertamento dei giudici di merito dimostra che non si tratta di atti dispositivi del de cuius, ma di operazioni poste in essere dal cointestatario.
La presunzione di contitolarità delle somme su conto cointestato può essere superata se la prova presuntiva, valutata in modo unitario e sintetico, dimostra che i versamenti provengono esclusivamente da uno dei cointestatari.
In presenza di stretti legami di parentela tra il detentore e il titolare del bene, si presume che la detenzione dei beni da parte del detentore sia avvenuta per tolleranza del titolare e non con animus possidendi necessario per l'usucapione. La parentela giustifica un'interpretazione della detenzione come atto di mera tolleranza, in mancanza di evidenti atti di interversione del possesso
 
Nel caso in esame, due coeredi hanno citato in giudizio il fratello e la madre per ottenere la divisione ereditaria e la restituzione di somme prelevate dal convenuto da un conto cointestato con il padre defunto, ma alimentato solo da quest’ultimo. Il fratello si è opposto ed ha chiesto in via riconvenzionale, l’esclusione di due immobili dalla massa ereditaria, rivendicandone l’usucapione. Il Tribunale di Spoleto ha rigettato la domanda riconvenzionale e lo ha condannato a restituire le somme. La Corte d’Appello di Perugia ha confermato la decisione. In Cassazione, il ricorso è stato rigettato in toto, con condanna alle spese e applicazione di sanzioni ex art. 96 c.p.c..


Successione – Petizione di eredità - Massa ereditaria - Conto cointestato - Prelievi ante mortem - Donazione indiretta - Divisione ereditaria – Usucapione - Onere della prova - Presunzione di contitolarità - Rif. Leg. artt. 713, 533, 1298, 2727, 2729 cod. civ.; art. 96, 112, 115, 132, 360, 373, 380-bis c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria