Nullità del testamento olografo, consulenza grafologica e natura ordinatoria del provvedimento di separazione dei giudizi - Cass. Civ., Sez. II, ord. 27 novembre 2025 n. 31088

Martedì, 2 Dicembre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 27 novembre 2025 n. 31088 – Pres. Carrato, Cons. Rel. Besso Marcheis per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La nomina del consulente tecnico grafologico da parte del giudice rientra nel potere discrezionale del giudice stesso, ai sensi dell’art. 61 c.p.c., e non incontra le preclusioni temporali fissate per la richiesta dei mezzi di prova delle parti. La consulenza grafologica, se validamente espletata e rispettosa del contraddittorio, costituisce valido ausilio per l’accertamento della nullità del testamento olografo.
Il provvedimento di separazione dei giudizi, fondato su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, pertanto è insuscettibile di impugnazione e non sindacabile in sede di legittimità.
La nullità del testamento olografo può essere accertata quando risulta, anche tramite consulenza tecnica, che la sottoscrizione non è stata vergata dal de cuius.
 
Nel caso prospettato all’esame della Suprema Corte vi è un figlio di prime nozze del de cuius che aveva convenuto in giudizio i figli di seconde nozze e la seconda moglie del padre, chiedendo la dichiarazione di apertura della successione del padre e la nullità del testamento olografo che aveva designato come erede universale la seconda moglie, sostenendo che il testamento non fosse stato redatto dal defunto e che questi fosse incapace di intendere e volere a causa di patologie degenerative.
È stato instaurato anche un secondo giudizio per l’annullamento di un contratto di cointestazione di conto corrente, poi riunito al primo procedimento. Il Tribunale di Salerno ha dichiarato la nullità del testamento olografo e aperta la successione.
La sentenza è stata impugnata, mentre parte attrice ha proposto appello incidentale. La Corte d’Appello di Salerno ha rigettato entrambi gli appelli.
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi nella consulenza grafologica e nella separazione dei giudizi. La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della consulenza tecnica e la natura ordinatoria del provvedimento di separazione dei giudizi.
 
Successione – Nullità del testamento olografo – Perizia grafologica – Competenza del giudice – Processo civile - Natura ordinatoria del provvedimento di separazione dei giudizi -  Rif. Leg. artt. 457, 1183, 2697, 2719, 2907 cod. civ.; artt. 99, 101, 112, 113, 114, 115, 156, 196, 201, 214 e 245 c.p.c.; artt. 2, 24 e 111 Cost.; artt.  90, 91, 92 disp. att. c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria