Al coniuge che ha apportato migliorie alla casa familiare di proprietà dell’altro non spettano indennità, rimborso, né diritto di ritenzione del bene. Cass. sez. II civ. ord. 27 ottobre 2025, n. 28443
Il coniuge che, in costanza di matrimonio, provvede a sue spese ad eseguire migliorie o ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro, adibito a casa familiare o comunque in godimento al nucleo familiare, non è titolare di un diritto di possesso o compossesso sul cespite, ma soltanto di un diritto personale di godimento, come componente del nucleo familiare, di natura atipica e fondato sull'esistenza dell'unione familiare, configurato, nell'ambito della convivenza more uxorio, in termini di detenzione autonoma di carattere qualificato.
Conseguentemente, non v'è spazio per l'applicazione dell'art. 1150 c.c., in quanto il diritto all'indennità ivi prevista non compete al detentore, ancorché qualificato, trattandosi di norma di carattere eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica.
Non potendo essere configurata la qualità di possessore, al coniuge non proprietario non può neanche essere riconosciuto il rimborso delle spese effettuate, essendo irrilevante la sua condizione di buona o malafede, né la specifica tutela prevista dall'art. 1152 c.c., che peraltro, nella fattispecie, non è stata tempestivamente invocata in prime cure.
Rif. Leg.: Artt. 1150, 1152 c.c.
Casa coniugale - Possesso – Detenzione qualificata – Indennità – Rimborso spese sostenute per migliorie – Ritenzione del bene - Inammissibilità
editor: Fossati Cesare
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