Divisione ereditaria. Il diritto di abitazione del coniuge è riconosciuto ex lege - Cass. Civ., Sez. II, ord. 22 luglio 2025 n. 20635

Venerdì, 28 Novembre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 22 luglio 2025 n. 20635 – Pres. Orilia, Cons. Rel. Mondini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio di divisione ereditaria, il diritto di abitazione e di uso spettante al coniuge superstite sull’immobile adibito a casa familiare e sui mobili che lo corredano, ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., deve essere riconosciuto ex lege, senza necessità di espressa domanda, e il valore capitale di tale diritto deve essere detratto dalla massa ereditaria prima della divisione.
La mancata considerazione di tale diritto costituisce violazione di legge e comporta la cassazione della sentenza di merito.

La controversia riguarda la divisione della comunione ereditaria tra i figli e la moglie del defunto. L’attore, uno dei figli del de cuius, ha richiesto lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni, mentre i convenuti (moglie e due figli) hanno contestato la ricostruzione della massa ereditaria e hanno avanzato domande di usucapione su alcuni beni mobili. Il Tribunale ha rigettato le domande di usucapione e ha disposto la divisione secondo il progetto del CTU, assegnando i beni e disponendo conguagli. In appello, la Corte di Catanzaro ha ritenuto inammissibile la richiesta di riconoscimento del diritto di abitazione all’ex coniuge sull’immobile familiare, sostenendo che la domanda era tardiva. Ha inoltre confermato la stima della massa ereditaria e la ripartizione dei frutti, rigettando le domande di rimborso spese e di usucapione per difetto di prova.
La Cassazione ha accolto il ricorso della moglie del de cuius e dei suoi due figli, in relazione al diritto di abitazione dell’ex coniuge, affermando che tale diritto deve essere riconosciuto ex lege ai sensi dell’art. 540 c.c., senza necessità di espressa richiesta (la Corte d’Appello, invece, aveva ritenuto inammissibile la domanda perché formulata solo in appello) e che il valore capitale di tale diritto deve essere detratto dalla massa ereditaria prima della divisione. La S. C. ha accolto anche il motivo relativo al calcolo dei frutti della massa, che non devono includere quelli dell’immobile gravato dal diritto di abitazione. Rigetta invece i motivi relativi al rimborso spese e all’usucapione di alcuni beni mobili per difetto di prova.

Successione - Divisione ereditaria - Diritto di abitazione dell’ex coniuge - Comunione ereditaria - Usucapione - Calcolo massa ereditaria – Rif. Leg. artt. 540, 581, 582, 726, 984, 1164 cod. civ.; artt. 111 Cost.; artt. 112, 113, 115 e 132, comma 2, n.4 c.p.c.
 

 

editor: Cianciolo Valeria