I limiti tecnici del sistema telematico non devono pregiudicare il diritto alla prova a tutela dei minori. Cass. civ. sez. I - 22 novembre 2025, n. 30767
In tema di processo telematico, i files video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall'art. 2712 c.c.
Anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibile il deposito per via telematica per ragioni meramente temporali (prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigore nuove specifiche tecniche), l'art. 196-quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma disciplina semplicemente le modalità di acquisizione di atti e documenti al processo.
Prima di tale data, spetta al giudice autorizzare il deposito in modalità diverse, dando disposizioni ai sensi dell'art. 175 c.p.c., che attribuisce al giudice istruttore l'esercizio di tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.
Nella fattispecie, i limiti tecnici vigenti al momento della produzione in giudizio non possono determinare una limitazione del diritto alla prova, sicché, l'impossibilità materiale di effettuare la produzione di files video mediante deposito telematico avrebbe dovuto determinare l'adozione di misure per consentire il deposito in modalità diversa, eventualmente mediante deposito in cancelleria, come non può non avvenire, ad esempio, per il caso di deposito di oggetti.
In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti.
Ove, poi, vengano acquisiti elementi in ordine all'esistenza di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. n. 77 del 2013), lo stesso Giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.
L'assenza di ogni accertamento in proposito, nonostante le allegazione e gli elementi offerti dalla ricorrente, vizia gravemente il giudizio; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata.
Rif. Leg.: Artt. 333, 336, 2712 c.c.; Art. 1, lett. p, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005; Art. 3, 18, 31 Convenzione di Istanbul l'11 maggio 2011; Art. 175 c.p.c.; Art. 196-quater disp.att. c.p.c.
Documenti informatici – Files audio – Inammissibilità – Diritto alla prova - Allegazioni di violenza – Vittimizzazione secondaria
editor: Fossati Cesare
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