Ritardo nella pubblicazione della sentenza costituzionale polacca sull’aborto e violazione dell’art. 8 CEDU: principio di certezza del diritto e tutela della vita privata - Corte EDU, Sez. I, sent. 13 novembre 2025 n. 6030 - Case of A.R. v. Poland

Venerdì, 28 Novembre 2025
Giurisprudenza | CEDU/UE | Aborto
Corte EDU, Sez. I, sentenza 13 novembre 2025 n. 6030 - Case of A.R. v. Poland per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
“Il caso riguarda le restrizioni sull’aborto introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale del 22 ottobre 2020, che ha dichiarato incostituzionali le disposizioni pertinenti che consentivano l’aborto legale in caso di anomalie fetali, e l’impatto di tale sentenza sulla situazione personale della ricorrente. Solleva questioni ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.
La ricorrente ha presentato il modulo di domanda precompilato, al quale ha aggiunto alcuni dettagli sulla propria situazione personale. Ha dichiarato di avere un figlio in età prescolare. Al momento della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale (vedi paragrafo 10 sopra), era incinta di quindici settimane. La gravidanza era intenzionale. Tuttavia, i risultati degli esami medici effettuati il 5 novembre 2020 hanno confermato che il feto che portava soffriva di una malattia genetica chiamata trisomia 18. Non aveva voluto rischiare che la sentenza venisse pubblicata prima di aver completato i vari passaggi necessari per poter accedere all’aborto legale (come previsto dalle sezioni 4a(1)(2), 4a(3) e 4a(5) della legge del 1993). Ha inoltre dichiarato di essere stata preoccupata per il rischio di chiusura delle frontiere a causa delle restrizioni COVID-19 e per l’approccio di alcuni ospedali riguardo agli aborti anche prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Ha anche fatto riferimento al trauma che avrebbe potuto subire in quegli ospedali a causa dell’utilizzo della clausola di obiezione di coscienza da parte dei medici. Per tutti questi motivi, si è recata nei Paesi Bassi, dove la gravidanza è stata interrotta in una clinica privata il 12 novembre 2020.
Per determinare se tale interferenza abbia comportato una violazione dell’Articolo 8, la Corte deve esaminare se essa fosse o meno giustificata ai sensi del secondo paragrafo di tale articolo, ossia se l’interferenza fosse “prevista dalla legge” e “necessaria in una società democratica” per uno degli “scopi legittimi” specificati nell’Articolo 8 della Convenzione.
La Corte ritiene che l’interferenza con i diritti della ricorrente non possa essere considerata legittima per le ragioni esposte sopra (vedi paragrafo 115 sopra). Inoltre, vi è stata una mancanza della prevedibilità richiesta dall’Articolo 8 della Convenzione, a causa dell’incertezza generale riguardo al quadro giuridico applicabile, causata dal ritardo nella pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Ne consegue che l’interferenza con i diritti della ricorrente “non era conforme alla legge” ai sensi dell’Articolo 8 della Convenzione.
Di conseguenza, vi è stata una violazione di tale articolo.
La Corte EDU, accogliendo il ricorso, richiama il precedente M.L. v. Poland, dove la stessa sentenza costituzionale aveva prodotto effetti immediati, impedendo l’aborto in Polonia. Sottolinea la necessità di prevedibilità e chiarezza normativa, come affermato anche in J. v. Poland. La Corte valorizza il principio secondo cui la pubblicazione ritardata di una sentenza che incide su diritti fondamentali mina la certezza del diritto.
Traduzione a cura di Valeria Cianciolo

Il principio di diritto affermato è chiaro: la situazione di prolungata incertezza normativa, causata dal ritardo nella pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale polacca che limitava il diritto all’aborto per anomalie fetali, ha minato la certezza del diritto e costituito una violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata). L’interferenza non è stata “in accordance with the law” per mancanza di prevedibilità e chiarezza del quadro normativo, con effetti diretti e negativi sulla vita privata della ricorrente. Gli Stati devono quindi evitare situazioni di incertezza che possano ledere la sfera privata degli individui.
La pronuncia funge da monito per i legislatori e le corti nazionali: ogni modifica normativa che incide su diritti fondamentali deve essere comunicata e pubblicata in modo tempestivo e trasparente, per evitare ricorsi e condanne a livello internazionale.

Aborto – Certezza del diritto – Tutela della vita privata -  Rif. Leg. artt. 3, 8 e 41 CEDU

 

 

editor: Cianciolo Valeria