Legittimazione del beneficiario di un trust a richiedere il certificato di eredità - Tribunale di Belluno, decr. 17 aprile 2025

Venerdì, 28 Novembre 2025
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Successioni | Merito Sezione Ondif di Belluno
Tribunale di Belluno, decreto 17 aprile 2025 - Giudice Margiotta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se in base all’atto istitutivo di trust e in base agli atti successivi, il disponente si spoglia della proprietà già prima della morte, trasferendola ai trustee, i beni oggetto del trust non fanno più parte dell’asse ereditario al momento del decesso, e non ci si può qualificare come erede.
Il trust anche se collegato temporalmente alla morte del disponente, non integra una successione mortis causa, ma non è altro che una forma di devoluzione patrimoniale derivante da un negozio inter vivos, fondato sulla separazione e gestione fiduciaria dei beni.
La richiesta di certificazione ereditaria non può essere accolta se basata su diritti derivanti da un trust istituito dal de cuius, in quanto i beni trasferiti ai trustee non fanno parte dell'asse ereditario al momento della morte del disponente. La certificazione ereditaria presuppone il vanto di diritti ereditari, che devono essere devoluti dalla legge o da un testamento valido.

Successione – Trust - Certificato di eredità – Rif. Leg. Convenzione dell'Aja il 1° luglio 1985; art. 13 del R. D. 28 marzo 1929 n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie)

editor: Cianciolo Valeria