Legittimazione del beneficiario di un trust a richiedere il certificato di eredità - Tribunale di Belluno, decr. 17 aprile 2025
Venerdì, 28 Novembre 2025
Giurisprudenza
| Trust - Dopodinoi
| Successioni
| Merito
Sezione Ondif di Belluno
Se in base all’atto istitutivo di trust e in base agli atti successivi, il disponente si spoglia della proprietà già prima della morte, trasferendola ai trustee, i beni oggetto del trust non fanno più parte dell’asse ereditario al momento del decesso, e non ci si può qualificare come erede.
Il trust anche se collegato temporalmente alla morte del disponente, non integra una successione mortis causa, ma non è altro che una forma di devoluzione patrimoniale derivante da un negozio inter vivos, fondato sulla separazione e gestione fiduciaria dei beni.
La richiesta di certificazione ereditaria non può essere accolta se basata su diritti derivanti da un trust istituito dal de cuius, in quanto i beni trasferiti ai trustee non fanno parte dell'asse ereditario al momento della morte del disponente. La certificazione ereditaria presuppone il vanto di diritti ereditari, che devono essere devoluti dalla legge o da un testamento valido.
Successione – Trust - Certificato di eredità – Rif. Leg. Convenzione dell'Aja il 1° luglio 1985; art. 13 del R. D. 28 marzo 1929 n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie)
editor: Cianciolo Valeria
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