Irrecuperabile, da parte del Comune, la quota assistenziale della retta di degenza in struttura erogata in favore di persona malata di Alzheimer. Tribunale di Pordenone, sent. 25 settembre 2025
L'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del S.S. Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della L. n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino. In tal caso, infatti, l'intervento sanitario-socioassistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema Sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico adeguato, secondo un piano di cura personalizzato.
L'integrazione fra le prestazioni, ovvero l'unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, produce la gratuità della degenza, con conseguente irrecuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune.
Cfr. Cass. n. 28321/2017, Cass. n. 4558/2012, Cass. n. 22776/2016
Rif. Leg. Art. 30 della L. 27 dicembre 1983 n.730
Prestazioni di natura sanitaria e socioassistenziale – Inscindibilità – Morbo di Alzheimer – Piano terapeutico personalizzato – Gratuità della degenza
editor: Fossati Cesare
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