Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in uno Stato membro deve circolare negli altri - CGUE, Sent., 25 novembre 2025, C-713/23


Ma gli Stati membri scelgono in che modo

Giovedì, 27 Novembre 2025
Giurisprudenza | Matrimonio | Diritto internazionale | CEDU/UE
CGUE, Sent., 25 novembre 2025, C-713/23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 20 e l’art. 21, par. 1, TFUE, letti alla luce dell’art. 7 e dell’art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l’unico mezzo previsto da quest’ultimo che permette un tale riconoscimento.



Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione –– Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadini dell’Unione dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio durante l’esercizio di tale diritto – Obbligo per lo Stato membro d’origine di riconoscere e trascrivere l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile – Normativa nazionale che non consente un tale riconoscimento e una tale trascrizione per il motivo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è autorizzato; Rif. Leg. Artt. 20 e 21 TFUE e artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

editor: Ferrandi Francesca