Assegno divorzile: funzione compensativa e valutazione del giudice di merito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 novembre 2025 n. 30178

Mercoledì, 26 Novembre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 15 novembre 2025 n. 30178 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile, l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito e la qualificazione della funzione dell’assegno (assistenziale, compensativa, perequativa) può essere oggetto di valutazione da parte del giudice, senza che ciò integri vizio di ultrapetizione, salvo il caso di pronuncia su domanda non proposta. L’assegno divorzile può essere riconosciuto anche in funzione compensativa/perequativa, a prescindere dalla sussistenza di uno stato di bisogno, quando vi sia uno squilibrio economico-patrimoniale derivante dalle scelte condivise durante il matrimonio e dal contributo dato dal coniuge alla vita familiare e/o all’attività lavorativa comune.

Il ricorso riguarda la decisione della Corte d’Appello di Brescia che, in sede di divorzio, aveva ridotto sia l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente sia l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, riconoscendo a quest’ultimo un assegno di natura compensativa/perequativa, in ragione del contributo dato durante il matrimonio e della perdita dei propri risparmi investiti nelle società comuni, nonché della situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti.
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse attribuito all’assegno una funzione diversa da quella richiesta (assistenziale invece che compensativa/perequativa), sostenendo la sussistenza di un vizio di ultrapetizione e la mancanza di motivazione sui presupposti dell’assegno. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la valutazione della funzione dell’assegno rientra nei poteri del giudice di merito e che non vi è vizio di ultrapetizione quando la domanda di assegno divorzile sia stata comunque esaminata in entrambi i gradi di giudizio, anche se con diversa qualificazione della funzione.

Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente - Assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Riconoscimento di un assegno di natura compensativa/perequativa - Rif. Leg. artt. 112, 343, 345, 346 e 348 c.p.c.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria