Limiti e criteri in tema di divisione di bene in comunione fra fratelli e rimborso spese - Cass. Civ., Sez. II, sent. 3 novembre 2025 n. 29035
Martedì, 25 Novembre 2025
Giurisprudenza
| Successioni
| autonomia privata e contrattuale
| Legittimità
In tema di divisione ereditaria o di comunione, il coerede o comproprietario che abbia apportato miglioramenti al bene comune posseduto in via esclusiva non può invocare l’art. 1150 c.c. (che attribuisce al possessore di buona fede un’indennità pari all’aumento di valore della cosa), ma ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la cosa comune come mandatario o utile gestore degli altri compartecipi, secondo il principio nominalistico. Dette migliorie e spese di conservazione entrano a far parte del bene comune e devono essere considerate nella stima e nella determinazione delle quote e nella liquidazione dei conguagli. L’art. 1110 c.c., che consente il concorso nella spesa solo in caso di trascuranza, non si applica quando il bene sia stato posseduto in via esclusiva da uno solo dei contitolari.
Due fratelli erano comproprietari di un immobile acquistato in comunione. Uno dei due ha agito in giudizio per ottenere lo scioglimento della comunione, il pagamento dei frutti civili per l’uso esclusivo dell’immobile da parte dell’altro ed il risarcimento dei danni per non aver potuto accedere al bene e l’altro si è opposto chiedendo il rimborso delle spese di conservazione e miglioramento. Il Tribunale ha disposto la divisione, assegnando l’immobile al convenuto con obbligo di conguaglio e pagamento dei frutti civili. In appello, poiché l’immobile era stato venduto all’asta, il prezzo è stato diviso tra i condividenti, riconoscendo a parte attrice le migliorie e imponendo il pagamento dei frutti civili. Entrambe le parti hanno proposto ricorso in Cassazione, che ha confermato la decisione di merito: il rimborso delle spese va riconosciuto secondo il principio nominalistico e non secondo l’aumento di valore, e le spese di miglioramento e conservazione devono essere considerate nella divisione. I ricorsi sono stati respinti con compensazione delle spese.
Scioglimento della comunione – Migliorie - Rimborso spese - Rif. Leg. artt. 1102, 1105, 1108, 110, 1150 cod. civ.; artt. 112, 115, 116, 183 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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