Inammissibile il simultaneus processus tra la domanda di separazione e domande soggette a riti diversi. Tribunale di Brescia, 3 novembre 2025

Tribunale sez. famiglia - Brescia, 03/11/2025, n. 4647 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Pronunciata la separazione giudiziale delle parti con addebito al marito, in ragione dell'età quasi adulta del figlio e dell'assenza di particolari pregiudizi scolastici, caratteriali o psico-sociali, va accolta l’univoca volontà del minore, emersa in sede di ascolto, di essere collocato - in regime di affido condiviso - presso il padre con frequentazioni libere con la madre, con la quale da tempo ha diradato i rapporti, in conseguenza dei lunghi strascichi della separazione, caratterizzata da una continua conflittualità.  

Considerata l'intenzione del figlio di continuare a vivere con il padre in un immobile in locazione, va respinta la domanda della madre di assegnazione della casa familiare, essendo venuta meno l'esigenza di preservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, costituente la ragione dell'applicazione dell'istituto in oggetto.

Definite le questioni economiche tra le parti, vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande concernenti la suddivisione dei ratei di finanziamento, la divisione dell'immobile, l'attribuzione di autovetture, posto che l'art. 40, terzo comma, c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata (artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Pertanto, va esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio - soggetta al rito speciale - con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni mobili o immobili, pagamento di arretrati - soggette al rito ordinario - trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.

 

Rif. Leg. Art. 337-ter, 337-sexies c.c.; Art. 40 c.p.c.

 

Affidamento condiviso – Collocazione del figlio – Oneri di mantenimento – Assegnazione della casa coniugale – Connessione soggettiva e oggettiva – Inammissibilità

editor: Fossati Cesare