Irripetibili le somme prelevate dal conto corrente cointestato utilizzato in pari misura da ciascuno dei coniugi anche per spese personali. Corte d’Appello di Torino, sent. 23 maggio 2025

Corte d’Appello di Torino, Sez. II, Sentenza n. 441 del 23.05.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell’ipotesi di conto corrente cointestato tra i coniugi e alimentato, seppur con modalità e tempistiche diverse, in egual misura da ciascuno, opera la presunzione di cui all’art. 1854 c.c. che riconosce ad entrambi la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto salva la prova contraria che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Soccorre altresì la presunzione di cui all’art. 1298, secondo comma, c.c. ai sensi del quale il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali tra i correntisti, salvo che non risulti diversamente.

Tanto premesso, al fine di poter accertare la sussistenza o meno di una giusta causa che determini l’irripetibilità dei prelievi sul conto cointestato ex art. 2033 c.c. o quantomeno ex art. 2041 c.c., occorre valutare se essi siano effettivamente stati eseguiti in esecuzione dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c., non esaurendosi i bisogni della famiglia in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma potendo avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto nelle situazioni caratterizzate da diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi.

Qualora dalla disamina degli estratti prodotti in giudizio sia emerso che sul conto corrente cointestato confluiscono gran parte, se non tutte, le disponibilità patrimoniali dei coniugi, venendo utilizzato il predetto conto anche per spese personali di uno o dell’altro presumibilmente di eguale misura ex artt. 1854 e 1298, secondo comma, c.c., non risulta meritevole di accoglimento la domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e/o di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. azionata da un coniuge nei confronti dell’altro.

 

Rif. Leg. Artt. 143, 1298, 1854, 2033, 2041 c.c.

 

Conto corrente cointestato – Solidarietà nel debito / credito – Uguaglianza di quote – Contributi di entrambi i coniugi – Spese personali – Spese per la famiglia – Irripetibilità

 
*Si ringrazia l'avv. Luisa Scotta, associata Ondif Cuneo

editor: Fossati Cesare