La pendenza del procedimento per l’istituzione dell'amministrazione di sostegno non determina la sospensione del procedimento di divorzio instaurato dal beneficiando. Cass. civ. sez. I, 15 novembre 2025, n. 30177

Cassazione civile sez. I - 15/11/2025, n. 30177 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'eventuale incapacità naturale della parte di un giudizio civile non comporta l'assenza di capacità processuale, giacché l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o l'abbiano vista limitata con provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno, e non, invece, ai soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti, inabilitati nelle forme di legge o che necessitino di sostegno specifico in relazione all'atto processuale da compiere; né in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., per il promovimento o per la definizione della procedura di tutela specifica (interdizione, inabilitazione nomina di amministratore di sostegno), dal momento che la "ratio" della disposizione dettata dall'art. 75 c.p.c. si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda.

Ne consegue che pendendo il giudizio per la nomina di un AdS non sussiste alcuna pregiudizialità in senso logico giuridico ed alcuna necessità di sospendere il giudizio di divorzio avviato dal beneficiando nell'esercizio di un diritto personalissimo, essendo questi del tutto capace fino al momento in cui il giudice tutelare non ritenga - alla luce delle specifiche fragilità in concreto accertate - di affiancargli un amministratore di sostegno quale misura di protezione specifica e individualizzata, senza alcun effetto invalidante degli atti pregressi bensì con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, e preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.

Rif. Leg.: Artt. 75, 295 c.p.c.; Artt. 404 e ss.cc.; Art. 1 e ss. Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio – Istituzione della amministrazione di sostegno – Capacità processuale – Regole sistematiche – Procedura giudiziale di amministrazione di sostegno – Capacità processuale – Sospensione del procedimento

editor: Fossati Cesare