Preclusione della riproposizione dell’azione di stato passata in giudicato secondo la legge straniera e incostituzionalità sopravvenuta - Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 ottobre 2025 n. 27341

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13 ottobre 2025 n. 27341 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la pronuncia di inammissibilità dell’azione per decadenza, passata in giudicato secondo la legge straniera applicabile ratione temporis, preclude la riproposizione della medesima azione, anche dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 274 c.c., in quanto gli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti per formazione del giudicato. In tali casi, la legge applicabile resta quella individuata dalle norme di conflitto vigenti al momento della decisione definitiva, e il principio di imprescrittibilità dell’azione di stato non costituisce principio di ordine pubblico internazionale.

La Corte d’Appello di Roma aveva respinto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata da un cittadino francese, nei confronti degli eredi del padre naturale.
La Corte d’Appello aveva ritenuto fondata l’eccezione di giudicato, in quanto la domanda era già stata respinta in passato per decadenza, secondo la legge francese applicabile (termine biennale dalla maggiore età).
Il ricorrente ha contestato la decisione, sostenendo che la legge italiana sarebbe stata più favorevole (imprescrittibilità dell’azione) e che la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 274 c.c. avrebbe dovuto consentire la riproposizione dell’azione.
La Cassazione conferma che la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 274 c.c. non incide sui rapporti ormai esauriti, cioè quelli su cui si è formato il giudicato. Quindi, la domanda già respinta per decadenza non può essere riproposta.
In base all’art. 33 della legge n. 218/1995 (diritto internazionale privato), lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, da quella di uno dei genitori. Tuttavia, per le situazioni “esaurite” , si applicano le norme previgenti, che nel caso concreto portano all’applicazione della legge francese.
La Cassazione ribadisce che il principio di imprescrittibilità dell’azione di stato non è generale e non costituisce principio di ordine pubblico internazionale.
Questa ordinanza conferma che, in materia di filiazione, la formazione del giudicato su una precedente domanda di dichiarazione di paternità/maternità preclude la riproposizione dell’azione, anche se nel frattempo è intervenuta una pronuncia di incostituzionalità della norma che regolava il procedimento. Inoltre, la legge applicabile resta quella individuata dalle norme di conflitto vigenti al momento della decisione definitiva.
 
Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale – Legge straniera applicabile ratione temporis - Principio di imprescrittibilità dell’azione di stato - Formazione del giudicato su una precedente domanda di dichiarazione di paternità/maternità - Giudicato e incostituzionalità - Principio di ordine pubblico internazionale -  Rif. Leg. artt. 244, 249, 269 e 274 cod. civ.; artt. 17 e 31 disp. prel. cod. civ.; D. Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154; art. 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218; art. 8 CEDU.

editor: Cianciolo Valeria