Ragioni di tutela del beneficiario non consentono di invalidare ex tunc gli atti compiuti dall’ads incompatibile all’esercizio dell’incarico ex art. 408, III co. c.c. Corte d’Appello di Roma, sent. 24 settembre 2025

Domenica, 16 Novembre 2025
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Corte d'Appello Roma, Sez. VI, Sent., 24/09/2025, n. 5324 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In virtù del combinato disposto degli artt. 408 e 350 c.c., l’amministratore di sostegno, se diviene incapace all'esercizio di tale ufficio per una causa sopraggiunta alla nomina, non decade automaticamente, ma deve in ogni caso conservare l'incarico sino al momento della sua sostituzione da parte del giudice competente, essendo evidenti le ragioni di prorogatio sottese alla tutela del soggetto debole.

Nella fattispecie, non può postularsi alcuna invalidità nella nomina di amministratore di sostegno nella persona di una dottoressa dipendente e addetta alla s.c.a.r.l. nella cui struttura il beneficiario è ricoverato, con conseguente elisione ex tunc del potere rappresentativo in capo all'amministratore di sostegno e invalidità della procura alle liti, essendo coinvolto l'interesse alla protezione dell'incapace e risultando in atti rituale nomina da parte del giudice tutelare con l'autorizzazione ad agire in giudizio.

In considerazione dell'esigenza e della finalità di tutela dell'incapace, che in ogni caso non può essere lasciato privo di rappresentanza, è necessario valutare in concreto la validità dell'attività compiuta dall’amministratore di sostegno, potendosi al più, nel caso, procedere ad una sostituzione, senza che sia comunque sostenibile una radicale nullità degli atti compiuti dal rappresentante, incluso il conferimento della procura alle liti.

 

Rif. Leg. Artt. 350, 408 c.c.

Amministrazione di sostegno – Incompatibilità – Revoca – Nullità ex tunc – Sostituzione – Tutela del beneficiario

editor: Fossati Cesare