La mancata richiesta dell’assegno divorzile non pregiudica il riconoscimento dell’assegno sociale. Corte d’Appello di Reggio Calabria, sent. 8 ottobre 2025

Corte d'Appello Reggio Calabria, Sez. lavoro, Sent., 08/10/2025, n. 670 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale spetta al cittadino ultrasessantacinquenne che versi in uno stato di bisogno effettivo, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. È innegabile che spetti all' interessato fornire i dati illustrativi dei requisiti che gli consentano di accedere al richiesto beneficio e che in particolare, trattandosi di una prestazione espressiva di solidarietà sociale per sollevare dallo stato di bisogno effettivo, si richieda una prova rigorosa del possesso del requisito reddituale.

A tal fine, concorrono anche i redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento e i redditi di qualsiasi natura, non assumendo rilevanza la mancata richiesta da parte dell'assistito dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile e spettando l'assegno sociale anche a chi abbia rinunciato al diritto derivante dall'altrui obbligo di mantenimento o di alimenti: non è infatti rinvenibile né dalla lettera della legge né dalla ratio del precitato art. 3 comma 6 alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole; al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.

 

Rif. Leg. Art. 3, comma 6, L. 8 agosto 1995, n. 335

Assegno sociale – Requisiti reddituali – Assegno divorzile – Mancata richiesta

editor: Fossati Cesare