Stranieri. L’abrogazione dell’art. 19 del D. Lgs. 286/1998. Effetti ed implicazioni per i richiedenti asilo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2025 n. 29443

Giovedì, 13 Novembre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Stranieri
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 novembre 2025 n. 29443 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di protezione speciale ex art. 19 D.Lgs. 286/1998 e art. 8 CEDU, ai fini del riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, il giudice deve procedere a una valutazione globale e comparativa degli elementi offerti, tenendo conto sia del radicamento sociale e lavorativo in Italia sia delle condizioni di vulnerabilità e degrado umano nel Paese d’origine. La precarietà del titolo di soggiorno del convivente non è di per sé ostativa al riconoscimento della protezione, dovendo il giudice motivare in modo chiaro e non tautologico il percorso argomentativo seguito.
In presenza di questioni interpretative rilevanti sull’abrogazione dei vincoli di inespellibilità, la causa può essere rimessa a pubblica udienza per approfondimento.
 
Una cittadina peruviana, arrivata in Italia nel 2019, aveva richiesto la protezione speciale dopo essere fuggita dal Perù per minacce subite in seguito a una rapina e per timori legati alla repressione politica nel suo paese.
La Questura di Roma negava la protezione speciale, ritenendo credibili i fatti narrati ma non sufficienti per il rilascio del permesso di soggiorno, né per la protezione internazionale né per forme residuali.
Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, sostenendo che la ricorrente non avesse dimostrato un percorso di integrazione socio-lavorativa tale da giustificare la tutela della vita privata in Italia. Le attività di volontariato e la partecipazione a corsi di lingua italiana non erano state ritenute sufficienti. La relazione sentimentale con un altro straniero non è stata considerata “vita familiare” ai sensi della CEDU.
La Corte ha ritenuto che la questione sollevata meriti ulteriore approfondimento, soprattutto sugli effetti dell’abrogazione dell’art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/98, sui vincoli di inespellibilità legati alla tutela dei diritti umani fondamentali (vita privata e familiare) e sulla rilevanza della precarietà del titolo di soggiorno ai fini della protezione ex art. 8 CEDU.
La causa viene rinviata a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.
L’abrogazione dell’art. 19, comma 1.1 del D.Lgs. 286/98, ha eliminato la disciplina specifica sul divieto di espulsione per ragioni di vita privata e familiare, ma la tutela di questi diritti fondamentali resta garantita dall’art. 8 CEDU e dalla Costituzione. La valutazione diventa però più discrezionale e meno ancorata a parametri legislativi precisi.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua a essere tutelato da fonti sovraordinate, in particolare dall’art. 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e dall’art. 5, comma 6, del TUI.
La Cassazione ha chiarito che, anche dopo l’abrogazione, il giudice deve comunque valutare caso per caso se l’espulsione comporti una violazione dei diritti fondamentali, in particolare della vita privata e familiare, secondo i principi della CEDU.
 
Stranieri - Protezione speciale - Tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare - Abrogazione dell’art. 19, comma 1.1 del D.Lgs. 286/98 – Rif. Leg. artt. 19 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286; art. 8 CEDU;  D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (Decreto Cutro).
 

editor: Cianciolo Valeria