Risarcimento dei danni. La personalizzazione del danno dinamico-relazionale - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 04 novembre 2025, n. 29135

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 04 novembre 2025, n. 29135; Pres. Rubino, Rel. Cons. Guizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di risarcimento danni, l'operazione di personalizzazione impone al giudice di far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, e ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.


Responsabilità civile – Diritti della persona - Personalizzazione del danno dinamico-relazionale - Liquidazione e valutazione; Rif. Leg. Art. 138 codice delle assicurazioni, art. 115 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca