Protezione complementare, radicamento dello straniero e diritto alla vita privata e familiare dello straniero - Cass. Civ., Sez. I, sent. 10 novembre 2025 n. 29593

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 10 novembre 2025 n. 29593 – Pres. Rel. Giusti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Espresso il seguente principio di diritto a seguito del rinvio pregiudiziale:

La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.
 
Il caso riguarda un cittadino senegalese, la cui domanda di protezione internazionale era stata rigettata. Il Tribunale di Venezia ha rilevato, però, un radicamento sociale e lavorativo in Italia, e ha chiesto se tale situazione possa giustificare la protezione complementare.
Con rinvio pregiudiziale il Tribunale ha chiesto alla Cassazione di chiarire se, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (convertito nella L. n. 50/2023), la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita nell’ambito della protezione complementare.
La Corte stabilisce che la riforma normativa non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare dello straniero in Italia. La protezione complementare può essere concessa quando il cittadino straniero ha un radicamento sul territorio nazionale tale che il suo allontanamento, salvo ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico, comporterebbe una violazione del diritto alla vita familiare o privata.
La Corte analizza l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenziando che:
la protezione complementare (già umanitaria) è distinta da quella internazionale (rifugiato e sussidiaria) e risponde a esigenze umanitarie.
Anche dopo la soppressione di alcuni riferimenti normativi, resta il vincolo degli obblighi costituzionali e internazionali (art. 8 CEDU, art. 10 Cost.).
La valutazione deve essere individuale e comparativa tra la situazione in Italia e quella nel paese d’origine.
La protezione non è automatica: serve una condizione effettiva di vulnerabilità, non basta la sola precarietà economica.
La tutela della vita privata e familiare dello straniero deve essere bilanciata con le esigenze di sicurezza nazionale e ordine pubblico. Il giudice deve valutare caso per caso, con rigore e umanità.
La Corte enuncia che la protezione complementare resta possibile in presenza di un radicamento effettivo, e che la valutazione deve essere proporzionata e bilanciata, tenendo conto di tutti i fattori sopra elencati.

Stranieri – Protezione complementare – Bilanciamento degli interessi - Rif. Leg. art. 363-bis cod. proc. civ.; D.L. 10 marzo 2023, n. 20; art. 8 della Cedu; artt. 2, 10, 11, 29, 30, 31 e 117 Cost.; art. 13 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

editor: Cianciolo Valeria