Maltrattamenti. Rilevanza dell’autosegregazione della vittima e irrilevanza della resistenza della vittima - Cass. Pen., Sez. II, sent. 10 novembre 2025 n. 36533

Cass. Pen., Sez. II, sentenza 10 novembre 2025 n. 36533 – Pres. Verga, Cons. Rel. Nicastro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I provati plurimi e reiterati episodi di aggressione fisica e verbale posti in essere, ancorché in un ristretto arco temporale, dall'imputato ai danni della convivente persona offesa, i quali hanno anche l'effetto di imporle, per il timore di subire ulteriori condotte lesive, l'"autosegregazione" nella camera da letto - e, quindi, un regime di vita che appare evidentemente persecutorio e lesivo della sua dignità psico-fisica - integra il reato di maltrattamenti in famiglia.
L’arco temporale entro cui si manifestano le condotte maltrattanti è tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato. Tuttavia, se la convivenza è stata breve, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in modo continuativo o con cadenza ravvicinata.
Il reato di maltrattamenti non è escluso dalla maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa. Non è elemento costitutivo della fattispecie la riduzione della vittima a succube dell’agente: ciò che rileva è la condotta abitualmente vessatoria, idonea a causare sofferenze, privazioni e umiliazioni.
Il reato non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con grado di gravità e intensità equivalenti tra le parti.

Il caso riguarda una serie di episodi di aggressione fisica e verbale tra conviventi, culminati nella condanna dell’imputato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate.
In appello, la qualificazione giuridica era stata ridotta a percosse e minacce, ma la Cassazione ha annullato con rinvio, chiedendo una verifica sull’effettiva natura delle condotte e sulla motivazione della scelta della persona offesa di autosegregarsi.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha confermato la sussistenza dei maltrattamenti, ritenendo che l’autosegregazione fosse effetto del timore di subire ulteriori aggressioni, sulla base di testimonianze e altri elementi probatori.
Il ricorso per Cassazione dell’imputato è stato dichiarato inammissibile: la Suprema Corte ha ribadito che non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
 
Maltrattamenti in famigliaConvivenza - Estensione temporale delle condotte maltrattanti - Reciprocità delle violenze - Capacità di resistenza della vittima - Rif. Leg. artt. 165 e 572 cod. pen.; art. 606 cod. proc. pen.

 

editor: Cianciolo Valeria