Maltrattamenti. Preclusione della revoca cautelare senza nuovi elementi e divieto di procedimenti paralleli sulla libertà personale - Cass. Pen., Sez. III, sent. 7 novembre 2025 n. 36355

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 7 novembre 2025 n. 36355 – Pres. Di Nicola, Cons. Rel. Corbetta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è ammissibile instaurare due procedimenti incidentali paralleli sulla libertà personale per la stessa persona e lo stesso fatto, basati sui medesimi elementi. La litispendenza preclude la reiterazione della stessa domanda, anche se la precedente istanza non è stata ancora definitivamente decisa. Questo principio deriva dal generale divieto di bis in idem e mira a garantire razionalità e funzionalità al sistema processuale.
 In assenza di nuovi elementi, è inammissibile la richiesta di revoca della misura cautelare personale se il provvedimento applicativo è già stato confermato da un’ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora deciso. La preclusione opera anche senza la formazione del giudicato cautelare.
Se, dopo l’applicazione della misura cautelare, intervengono fatti nuovi o mutamenti rilevanti (ad esempio, assenza di contatti con la persona offesa, percorsi terapeutici conclusi, frequentazione di corsi di recupero), questi possono essere sottoposti al giudice tramite istanza ex art. 299 c.p.p., e non possono essere dedotti nel ricorso per cassazione, che valuta solo la situazione esistente al momento dell’applicazione della misura.
La Corte di Cassazione verifica la legittimità del provvedimento cautelare solo in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’applicazione della misura, senza considerare eventuali mutamenti successivi.
L’istanza di revoca o modifica della misura cautelare è legittima se fondata su circostanze sopravvenute e documentate, che non potevano essere dedotte nel ricorso per cassazione.
 
Diritto penale - Maltrattamenti – Violenza sessuale – Preclusione della richiesta di revoca della misura cautelare - Rilevanza delle circostanze sopravvenute - Divieto di litispendenza e bis in idem - Rif. Leg. artt. 572, commi 1 e 2, 612-bis e 609-bis cod. pen.; artt. 299, 311 e 649 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria