Divieto di bis in idem e configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia - Cass. Pen., Sez. III, sent. 6 novembre 2025 n. 36072

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 6 novembre 2025 n. 36072 – Pres. Ramacci, Cons. Rel. Di Stasi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il divieto di “bis in idem” si applica solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. Il decreto di archiviazione, anche se emesso ex art. 131-bis c.p., non costituisce provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l’irrevocabilità, e quindi non produce effetti preclusivi rispetto all’esercizio dell’azione penale in altro procedimento.
Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura quando la vittima è sottoposta a una serie di atti vessatori e mortificanti, continui e tali da causare sofferenze, privazioni, umiliazioni e disagio incompatibile con le normali condizioni di vita. Non sono necessari singoli episodi che costituiscano autonomi reati: anche atti di disprezzo e offesa alla dignità, che si risolvano in sofferenze morali, integrano la fattispecie.
Le condotte vessatorie possono proseguire anche dopo la separazione di fatto o legale, fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza.
Il reato abituale si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte divengono complessivamente riconoscibili come maltrattamenti. Il termine di prescrizione decorre dall’ultima condotta rilevante. Eventuali modifiche del regime sanzionatorio si applicano anche se intervenute dopo l’inizio della consumazione, ma prima della cessazione dell’abitualità.
 
In particolare, la difesa sosteneva che un episodio risalente al 2013 era stato già contestato e archiviato, anche se non formalmente menzionato nella nuova imputazione.
Collocare quell’episodio nel contesto del reato abituale di maltrattamenti violava il divieto di doppio giudizio per lo stesso fatto (art. 649 c.p.p.), in quanto vi era identità del fatto e corrispondenza storico-naturalistica tra i due procedimenti.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata questa doglianza, chiarendo che il decreto di archiviazione non ha efficacia preclusiva rispetto all’esercizio dell’azione penale in altro procedimento, perché non costituisce un provvedimento definitivo e irrevocabile.
 
Diritto penale – Maltrattamenti – Divieto di bis in idem e decreto di archiviazione - Rif. Leg. artt. 131-bis, 572, 610 e 649 cod. pen.; artt. 606 e 619 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria