Servizio di psiconcologia e tutela dei diritti del cittadino: la Corte Costituzionale conferma la legittimità della legge regionale pugliese - Corte cost., sent. 31 ottobre 2025 n. 161
La Corte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della L.R. Puglia 10 dicembre 2024, n. 41 che introduce un servizio sperimentale di sostegno psicologico in ambito oncologico (“psiconcologo”), ritenendola legittima, purché tale servizio sia affidato a professionisti abilitati secondo la normativa statale, e respingendo le censure relative ai vincoli di bilancio per carenza di motivazione.
La legge regionale non crea una nuova professione, ma introduce un servizio di assistenza psicologica riservato a psicologi o medici specializzati in psicoterapia, come previsto dalla normativa statale.
Le Regioni possono istituire servizi di assistenza psicologica, purché affidati a professionisti abilitati secondo la legge statale .
L’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli abilitanti spetta allo Stato; le Regioni possono intervenire solo sugli aspetti organizzativi collegati alla realtà regionale.
La legge pugliese rispetta questi limiti, non istituendo nuovi albi o titoli, ma affidando il servizio a chi è già abilitato dalla legge nazionale.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al coordinamento della finanza pubblica e ai vincoli di bilancio sono dichiarate inammissibili per carenza di motivazione e chiarezza da parte del ricorrente.
La Corte sottolinea che, per dichiarare l’illegittimità di una legge regionale per violazione dei vincoli di bilancio, è necessario che il ricorrente illustri chiaramente il punto di contrasto tra la legge regionale e il piano di rientro dal disavanzo sanitario.
La Corte dichiara:
- Inammissibili le questioni relative al coordinamento della finanza pubblica e ai vincoli di bilancio.
- Non fondata la questione relativa alla violazione della competenza statale in materia di professioni.
La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la legge regionale pugliese che istituisce il servizio di psiconcologia, purché affidato a professionisti abilitati secondo la normativa statale, e ha respinto le censure relative ai vincoli di bilancio per carenza di motivazione.
- Inammissibili le questioni relative al coordinamento della finanza pubblica e ai vincoli di bilancio.
- Non fondata la questione relativa alla violazione della competenza statale in materia di professioni.
editor: Cianciolo Valeria
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