La vis attractiva del Tribunale Ordinario ex art. 38 disp. att. c.c. non opera in riferimento ai procedimenti a domanda congiunta. Tribunale di Palermo, sent. 31 ottobre 2025
Nel caso in cui, pendente un procedimento de responsabilitate nanti il Tribunale per i Minorenni, venga successivamente instaurato nanti il Tribunale Ordinario, un procedimento a domanda congiunta relativo all’affidamento del figlio minore, sussistono ragioni di tipo ermeneutico, logico e processuale per ritenere che non si verifichi lo spostamento di competenza previsto dall’art. 38 disp.att. c.c., considerato altresì che già la Corte di Cassazione ha affermato che la deroga alla competenza del Tribunale per i Minorenni dev’essere interpretata in senso tassativo e restrittivo e può operare se e nei limiti in cui la trattazione unitaria sia possibile.
In caso di ricorso congiunto, essendo il compito del Tribunale Ordinario ben più rapido e “puntuale”, e soprattutto non sovrapponibile al ruolo decisorio del Tribunale Minorile, viene meno la ratio della norma in esame, che consiste nell’evitare che si svolgano due procedimenti paralleli al Tribunale Ordinario e al Tribunale per i Minorenni, nell’ambito dei quali le due autorità giudiziarie possano adottare decisioni fra loro contrastanti.
Nel caso di specie, avendo le parti stipulato un accordo chiaramente in contrasto con i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni, ritenere che il mero fatto che le parti abbiano formulato un accordo determini l’attrazione della competenza al Tribunale Ordinario della domanda ex artt. 330 e 333 c.c., avanzata dal Procuratore minorile, significherebbe, in assenza di un contrasto fra le parti, consentire nei fatti alla loro libera volontà di esautorare la competenza del Tribunale per i Minorenni e di scegliere il proprio giudice.
Non ricorrendo i presupposti per l’attrazione al Tribunale Ordinario ex art. 38 disp. att. c.c., occorre rilevarne l’incompetenza funzionale, sollecitando il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c., con la conseguente sospensione del procedimento ex art. 48 c.p.c., salva, nelle more, la competenza per l’adozione dei provvedimenti urgenti a tutela del minore.
Rif. Leg. Art. 38 disp. att. c.c.; Art. 45, 48, 473-bis.51 c.p.c.; Artt. 330, 333 c.c.
Procedimento a domanda congiunta – Esercizio delle responsabilità genitoriale – Affidamento del minore – Incompetenza funzionale – Conflitto di competenza – Sospensione del procedimento
editor: Fossati Cesare
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