Patto di famiglia: l'esenzione dall’imposta si applica solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari. Cass., Sez. Trib., ord. 16 luglio 2024, n. 19627
Nel quadro complessivo della disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, gli oneri posti a carico del beneficiario dell'attribuzione a favore di altri soggetti individualmente determinati, rilevano, ai fini fiscali, come attribuzioni provenienti, rispettivamente, dal de cuius o dal donante; in tal modo si applica l'imposta prendendo come riferimento l'effettivo passaggio di ricchezza che, nei confronti dell'erede/legatario e del donatario, è dunque ridimensionato, a causa dell'adempimento dell'onere, nella stessa misura in cui determina un arricchimento in favore del terzo beneficiario, riguardando l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 in merito al patto di famiglia ex art. 768-bis e ss. c.c.c esclusivamente la donazione dell'azienda o delle partecipazioni sociali e non le c.d. "attribuzioni compensative".
Ciò in considerazione dei seguenti principi
1) il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c. è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari;
2) in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768-quater c.c., è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio;
3) l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari
Rif. Leg.: Artt. 3, comma 4-ter, 58 D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346; Artt. 768-quater c.c.
Patto di famiglia – Imposta di successione e donazione – Esenzione – Donazione dell’azienda / partecipazione sociali – Discendente beneficiario – Legittimario non assegnatario
editor: Fossati Cesare
|
Lunedì, 8 Dicembre 2025
L’INPS è tenuto a pagare le spese di lite al coniuge superstite ... |
|
Giovedì, 13 Novembre 2025
La mancata richiesta dell’assegno divorzile non pregiudica il riconoscimento dell’assegno sociale. Corte ... |
|
Sabato, 1 Novembre 2025
La concessione dell’assegno al nucleo familiare soggiace a rigorosi requisiti reddituali la ... |
|
Mercoledì, 22 Ottobre 2025
Presupposti per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare - Cass. Civ., Sez. ... |



