Un nuovo paradigma della genitorialità: l’adozione da parte di persone singole tra diritto costituzionale, giurisprudenza, trasformazioni sociali e le tante declinazioni degli affetti nella pratica adottiva, presente e futura. Di Giuseppe Spadaro
Il contributo ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale in materia di adozione da parte di persone singole, alla luce della storica sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 29-bis della L. 184/1983 nella parte in cui escludeva i single residenti in Italia dall’adozione internazionale. Tale decisione sancisce un nuovo paradigma della genitorialità, superando il modello esclusivo della coppia coniugata e valorizzando i principi di autodeterminazione individuale, solidarietà e interesse superiore del minore. L’arresto della Consulta rappresenta un punto di svolta anche per il dibattito sull’adozione nazionale e sull’accesso alla genitorialità da parte di coppie di fatto e omosessuali, ancora escluse dalla normativa italiana. L’Autore auspica una riforma organica della L. 184/1983, in linea con le trasformazioni sociali, la giurisprudenza europea e gli studi psicologici e antropologici che riconoscono la qualità della relazione affettiva come centrale nel percorso adottivo.
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L’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis e l’apertura all’adozione da parte dei single.
La scelta operata dal Legislatore all’art. 29-bis L. 184/1983, volta a escludere la persona singola dalla valutazione per l’adozione internazionale, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sent. n. 33 del 2025, poiché non conforme al principio di proporzionalità, in quanto non necessaria in una società democratica. Più in particolare, a detta della Consulta, una simile opzione determinerebbe, senza una ragionevole motivazione, una lesione della vita privata e dell’autodeterminazione del singolo, dal momento che tali ultimi due valori, secondo l’orientamento del Giudice delle Leggi, esprimono una tensione verso una genitorialità ispirata al principio di solidarietà, la quale risulta in definitiva compatibile con l’interesse del minore ad essere adottato anche da una persona singola, subordinatamente ad un vaglio di idoneità dell’adottante e degli ulteriori requisiti richiesti dalla Legge.
Tale principio, benché circoscritto dalla Consulta nel pronunciamento in questione al solo contesto dell’adozione internazionale e limitatamente alle persone singole, di fatto allarga giocoforza il campo speculativo sull’intera materia adottiva, nazionale e internazionale, e alle persone che a questi istituti si propongono: coppie sposate, di fatto o unite civilmente ma anche, per l’appunto, singoli.
Occorre quindi riflettere sulle future declinazioni degli affetti nella pratica adottiva.
Già in occasione della sentenza n. 183 del 1994 la Corte Costituzionale, pur dichiarando legittima come regola generale delle adozioni (ex art. 6 L.184/1983) la bigenitorialità, mostrò di scostarsi da una ormai superata logica naturalistica (che vede l’adozione come “imitatio naturae”), per abbracciare, invece, una logica fondata sull’esigenza di un contesto adeguato per il minore, che in quell’occasione venne individuato in un nucleo familiare composto da una coppia sposata, capace di dare sufficienti garanzie di stabilità sotto il profilo affettivo ed educativo.
Oggi, come ha avuto modo di rilevare nel procedimento in oggetto il Giudice minorile rimettente, tale contesto adeguato non sembra essere rinvenibile necessariamente “nella famiglia composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio”, tanto che già all’art. 6 della Convenzione europea sull’adozione dei minori, approvata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (e ratificata in Italia con L. 357/1974), si prevede che gli Stati possano anche scegliere che ad adottare possa essere anche un single (e, quindi, a fortiori una coppia non sposata).
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editor: Fossati Cesare
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