Condannato al risarcimento del danno il marito violento che ha abusato sessualmente della moglie. Tribunale di Genova, sent. 6 novembre 2025

Giovedì, 6 Novembre 2025
Giurisprudenza | Violenza - Ordini di protezione | Responsabilità | Responsabilità penale | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Sez. II, Est, Cingano, sentenza 6.11.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va accolta la richiesta del risarcimento del danno subito dalla ricorrente, a seguito di condotta violenta posta in essere dal marito nel corso della vita matrimoniale, così come accertata in sede penale all’esito di giudizio abbreviato, che ha altresì condannato l’imputato al pagamento di una provvisionale.

La condotta violenta posta in essere dall’intimato è stata tale da procurare alla ex moglie un danno biologico, accertato nel corso di un prodromico procedimento per a.t.p., ma certamente anche un pregiudizio morale-sofferenziale, considerata la natura dolosa delle condotte di violenza sessuale, reiterate nonostante il ripetuto dissenso espresso dalla ricorrente, già accertato in sede penale.

All’importo liquidato non deve essere detratta la provvisionale, in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la provvisionale non può essere considerata - a maggior ragione, se non pagata - come un acconto di cui tenere conto al momento della complessiva liquidazione del danno, in quanto la sua quantificazione è provvisoria e potrebbe subire aumenti o riduzioni - o anche il suo totale annullamento- nel conseguente giudizio civile. 

 

Rif. Leg. Artt. 2043, 2059 c.c.

 

Risarcimento del danno biologico  - Pregiudizio morale e sofferenziale – Liquidazione – Provvisionale

editor: Fossati Cesare