La cura amorevole per i figli e la prova delle difficoltà economiche determinano l’assoluzione del padre dal reato di cui all’art. 570 c.p. Tribunale di Spoleto, sent. 10 dicembre 2024

Giovedì, 6 Novembre 2025
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia | Merito
Tribunale di Spoleto, sentenza 10/12/2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che il diritto del figlio all'assistenza morale, che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell’art. 315-bis c.c., risponde ad un interesse fondamentale della persona umana ed è volto al soddisfacimento dell'esigenza di ricevere quell'affetto e quella comprensione necessari nel periodo della crescita, deve escludersi la violazione da parte dell'imputato del dovere di assistenza morale nei confronti dei minori, qualora, come nel caso di specie, sia emersa la cura amorevole che lo stesso ha sempre avuto per i propri figli.

Considerato poi che il dovere di mantenimento gravante sui genitori è volto a garantire l'assistenza materiale dei figli, assicurando loro il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita quotidiana, ovvero quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie e sociali, la rilevanza penale del mancato adempimento può essere esclusa dall’impossibilità economica, che deve essere provata dal soggetto obbligato e da lui non colpevolmente creata.

Nel caso de quo non solo è stata provata la difficoltà economica dell’imputato, ma è stato dimostrato altresì il venire meno, in forza del provvedimento emesso in sede di modifica delle condizioni di separazione, dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti della madre dei minori (e nell'interesse di questi ultimi) stante le “importanti modifiche apportate ai tempi di permanenza rispetto alla previgente disciplina”. Per di più è stato comunque dimostrato come il medesimo imputato abbia comunque provveduto alle esigenze materiali dei propri figli nel tempo in cui gli stessi permanevano presso la propria abitazione.

Tanto giustifica la sentenza di assoluzione dai reati allo stesso ascritti in relazione all'inadempimento degli obblighi relativi all'assistenza morale e materiale nei confronti dei figli minori.

 

Rif. Leg. Artt. 570 c.p.; Art. 315-bis c.c.; Art. 30 Cost.

 

Obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale – Legame affettivo con  il minore – Diritti del figlio all’assistenza morale e materiale - Contributo al mantenimento – Omissione – Difficoltà economiche – Prova – Modifica delle condizioni di separazione

editor: Fossati Cesare