Commette il reato di maltrattamenti in famiglia la madre che abitualmente percuote, insulta e aggredisce verbalmente il figlio minore. Tribunale di Spoleto, sent. 22 ottobre 2024

Giovedì, 6 Novembre 2025
Giurisprudenza | Violenza - Ordini di protezione | Merito
Tribunale di Spoleto, sentenza 22/10/2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Integra la condotta del delitto di maltrattamenti in famiglia il comportamento abituale posto in essere dall'imputata, estrinsecatosi con aggressioni fisiche e verbali che hanno determinato sofferenze fisiche o morali nel figlio minore, ledendo così non solo l'incolumità psicofisica dello stesso, ma anche il suo diritto a vivere in un ambiente familiare sereno.

Ciò è conforme al contenuto della fattispecie di reato, costituita da una condotta abituale che si estrinseca in più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.

La fattispecie di cui all'art. 571 c.p. configura un reato proprio, potendo essere commesso da colui il quale ha la titolarità del c.d. ius corrigendi nei confronti di persone sottoposte alla sua autorità o affidategli, e consiste nell’uso dei mezzi correzionali o disciplinari fuori dai casi in cui è consentito o in misura eccessiva rispetto a quella dovuta, dovendosi escludere l'adeguatezza di una educazione che non proponga i valori etici, volti a disciplinare una vita corretta e regolare sia nella comunità familiare che nell'ambiente sociale.

Per quanto concerne i rapporti tra il reato di abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia deve precisarsi che l'art. 571 c.p. presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi di correzione o di disciplina in sé giuridicamente leciti e a tali mezzi non possono ricondursi gli atti che, pur ispirati da un animus corrigendi, sono connotati dall'impiego di violenza fisica o psichica.

Nel caso di specie è da escludersi la fattispecie dell'abuso di mezzi di correzione o disciplina in quanto l'uso della violenza, posta in essere dalla madre anche ai fini educativi (consistita nel picchiare, insultare e aggredire verbalmente il figlio anche con linguaggio offensivo), esula dal perimetro applicativo dell'art. 571 c.p.

Rif. Leg. Artt. 571, 572 c.p.

Maltrattamenti in famiglia – Percosse e aggressioni verbali al figlio - Abuso dei mezzi di correzione – Violenza fisica o psichica – Valori etici – Educazione

editor: Fossati Cesare