La disciplina processuale nei reclami in tema di amministrazione di sostegno - Cass. Civ., Sez. I, ord. 1 novembre 2025 n. 28890

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 1 novembre 2025 n. 28890 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell’ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore al 28 febbraio 2023, è del Tribunale e non della Corte d’Appello, se il reclamo è stato proposto dopo tale data.
Il principio del “tempus regit actum” in materia processuale si riferisce ai singoli atti da compiere, non all’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale. Nei procedimenti di amministrazione di sostegno, i vari segmenti procedimentali sono strumentali alla complessiva attuazione della procedura e non rilevano isolatamente.
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le nuove disposizioni processuali si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Per i procedimenti pendenti a tale data, si applicano le disposizioni precedenti.
Tuttavia, per i reclami proposti dopo il 28 febbraio 2023, anche se relativi a procedimenti di amministrazione di sostegno aperti prima di tale data, si applica la nuova disciplina, considerando il reclamo come atto di avvio di una fase procedimentale autonoma.
Il regolamento di competenza è ammissibile quando il rapporto processuale si è validamente instaurato e non è preclusa la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice competente tramite il meccanismo della translatio iudicii.
 
Il Tribunale, esaminando il reclamo, aveva dichiarato di non essere competente, sostenendo che la disciplina applicabile doveva essere quella vigente alla data di apertura del procedimento di amministrazione di sostegno (e non alla data del reclamo).
La Corte d’Appello di Lecce, invece, ha sollevato regolamento d’ufficio di competenza, sostenendo che la data rilevante fosse quella di proposizione del reclamo, considerato come fase autonoma, e che quindi la competenza spettasse al Tribunale secondo la nuova normativa.
La Corte di Cassazione ha accolto questa impostazione, dichiarando la competenza del Tribunale di Brindisi, applicando la nuova disciplina processuale ai reclami proposti dopo il 28 febbraio 2023, anche se relativi a procedimenti aperti prima di tale data.
 
Amministrazione di sostegno - Reclamo – Decorrenza della nuova disciplina processuale -  Rif. Leg. artt.  473-bis.58 e 739 c.p.c.; art. 35, primo comma, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

editor: Cianciolo Valeria