Effetto preclusivo della condanna penale sull’acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii - Cass. Civ., Sez. I, sent. 20 ottobre 2025 n. 27928

Mercoledì, 5 Novembre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Cittadinanza
Cass. Civ., Sez. I, sentenza 20 ottobre 2025 n. 27928 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, il richiedente ha un vero e proprio diritto soggettivo a diventare cittadino italiano, salvo la sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica o delle cause ostative di cui all’art. 6 della legge n. 91/1992. L’accertamento di tali cause ostative è vincolato e non discrezionale.
L’effetto preclusivo dell’acquisto della cittadinanza italiana, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992, si configura come “effetto penale” della condanna e cessa solo a seguito della concessione della riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p., non essendo sufficiente il solo positivo decorso del tempo ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p. a seguito della sospensione condizionale della pena.
La riabilitazione si distingue dalla sospensione condizionale della pena: la prima estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, mentre la seconda è un beneficio concesso prima di qualsiasi verifica sulla condotta successiva alla sentenza e si basa su una prognosi di non recidiva. Solo la riabilitazione, e non la sospensione condizionale, fa cessare gli effetti preclusivi della condanna ai fini della cittadinanza.
Non è possibile un’interpretazione estensiva o analogica della norma che equipari la sospensione condizionale della pena alla riabilitazione ai fini della cessazione della preclusione all’acquisto della cittadinanza italiana. La disciplina è chiara e non presenta lacune che giustifichino un’integrazione analogica.
La disciplina che subordina la cessazione dell’effetto preclusivo della condanna alla riabilitazione, e non ad altre cause estintive del reato o della pena, è ragionevole e non contrasta con i principi costituzionali, rientrando nella discrezionalità del legislatore.

 
Cittadinanza - Ragionevolezza della disciplina e discrezionalità del legislatore - Diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza e limiti - Differenza tra riabilitazione e sospensione condizionale della pena – Rif. Leg. artt. 163, 165, 167, 178 e 179 cod. pen.; artt. 5, 6, 7 e 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ("Nuove norme sulla cittadinanza"); art. 3 Cost.

 

 

editor: Cianciolo Valeria