Sì all’accordo raggiunto dai genitori sulla frequentazione dei minori se rispondente al loro interesse. Tribunale di Marsala, sent. 8 agosto 2024
Qualora l’iniziale conflittualità tra i genitori (dei quali, l’uno, il ricorrente, ha sollecitato l'adozione di un provvedimento indifferibile a garanzia del diritto di frequentazione dei figli minori lamentando ostacoli da parte della madre, che, per parte sua, ha contestato, opponendo che si trattasse piuttosto di una forma di tutela della salute dei bambini) si sia progressivamente appianata sino a condurre le parti ad una soluzione congiunta, va accolto l’accordo raggiunto in quanto ritenuto conforme all’interesse dei minori. Va pertanto confermato l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione e con diritto di visita e di frequentazione da parte del padre secondo il calendario concordato.
Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-sexies c.c.
Conflittualità genitoriale – Diritto di frequentazione da parte del padre – Tutela dei minori – Soluzione condivisa – Interesse dei minori
editor: Fossati Cesare
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