Non è dovuta indennità di occupazione da parte del coniuge al quale per accordo tra le parti è rimasta la disponibilità della casa coniugale in comproprietà. Tribunale di Vicenza, sentenza del 25 settembre 2024

Tribunale di Vicenza, sentenza 25.09.24, n. 1624 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora nella clausola dei patti di divorzio, posti a base della sentenza, sia contenuta la decisione dei comproprietari che la casa sarebbe rimasta nella disponibilità del marito, benché questo concetto sia diverso da quello dell'assegnazione, esso tuttavia non è, naturalmente, privo di effetto e significato e sta ad evocare che al marito fosse lasciato l'uso esclusivo dell'immobile, uso che per di più deve intendersi anche come gratuito, poiché in caso contrario la clausola sarebbe stata scritta diversamente. Né muta la situazione la lettera scritta dalla moglie appena un mese dopo la sentenza di divorzio che non esprime una rimostranza rispetto ad una avvenuta occupazione “arbitraria” oppure inattesa dell'altro proprietario, ma sorge all'indomani di una espressione di volontà della stessa nel senso di attribuire al suo ex marito il diritto di godimento della casa.

Peraltro, in virtù dell'art. 143 c.c., entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia; pertanto a seguito di separazione coniugale non può essere richiesto il rimborso delle spese sostenute per il soddisfacimento dei bisogni collettivi durante il (o in vista del) matrimonio, intendendosi come tali  anche le spese effettuate per l’abitazione.

 

Rif. Leg. Artt. 143, 1111 c.c.; Artt. 1 e ss. Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Godimento della casa coniugale – Indennità di Occupazione – Contributo dei coniugi ai bisogni della famiglia – Rimborso spese –Scioglimento della comunione

editor: Fossati Cesare