Successione. Azione di petizione di eredità e suoi presupposti - Corte d'Appello Brescia, Sez. III, sent. 13 agosto 2025 n. 821

Giovedì, 30 Ottobre 2025
Giurisprudenza | Merito | Successioni Sezione Ondif di Brescia
Corte d'Appello Brescia, Sez. III, sentenza 13 agosto 2025 n. 821 – Pres. Rel. Est. Domanico per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'azione di petizione è l'azione con la quale l'erede chiede il riconoscimento della sua qualifica contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, allo scopo di ottenerne la restituzione.
La petizione ereditaria ha come presupposto la contestazione della qualità di erede da parte di chi è nel possesso dei beni ereditari, posto che nel caso in cui non vi sia contestazione verrebbero meno infatti le ragioni per proporre un'azione di petizione, potendo invece trovare eventualmente luogo un'azione di rivendicazione.

Nel caso di specie dalle stesse deduzioni dell'attrice, confermate, anche dalle difese del convenuto, era emerso in modo chiaro come difettasse il presupposto per proporre l'azione di petizione di eredità. Non era stata, infatti in alcun modo contestata la qualità di coerede dell'attrice, confermata dal convenuto, così peraltro emersa, dallo stesso atto di citazione, dove si affermava che l'attrice era entrata in possesso dei beni ereditari e che le era stata riconosciuta dal fratello la proprietà del 50% anche della società facente capo al de cuius.
 
 
Successione – Presupposto dell’azione di petizione di eredità – Rif. Leg. artt. 463 nn. 1 e 5,  533, 554 e 713 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria