Nullo il testamento olografo redatto da persona interdetta per infermità mentale. Tribunale di Ivrea, sent. 16 ottobre 2025

Giovedì, 30 Ottobre 2025
Giurisprudenza | Successioni | Diritto alla salute | Capacità | Merito
Tribunale di Ivrea, sentenza 16 ottobre 2025, n. 1293 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che ai fini della validità del testamento olografo è necessario che la data sia apposta di pugno dal testatore e risulti completa dell’indicazione del giorno, del mese e dell’anno ex art. 602, terzo comma c.c., determinando, la sua mancanza o apocrifia, la nullità del testamento ovvero l’eventuale omessa o incompleta indicazione della medesima, l’annullabilità, anche nella ipotesi in cui  una scheda testamentaria sia stata interamente vergata dal de cujus comprese la data e la sottoscrizione, la stessa deve comunque essere dichiarata nulla qualora il testatore fosse già stato dichiarato interdetto al momento della stesura.  

Ai sensi dell’art. 591, comma 2, n. 2), la sentenza di interdizione per infermità di mente, una volta passata in giudicato, comporta l’assoluta incapacità del soggetto di disporre per testamento, con conseguente nullità radicale di ogni atto di ultima volontà successivamente formato.

Tale nullità è insanabile, in quanto discende direttamente dalla legge, e non può essere superata neppure mediante la prova di una eventuale lucidità o capacità di intendere e di volere del soggetto al momento della redazione dell’atto. Invero, l’interdizione per infermità mentale, una volta accertata con sentenza definitiva, esclude in modo assoluto la capacità di compiere atti personalissimi, tra cui il testamento, che richiede la piena consapevolezza e autodeterminazione del disponente.

Rif. Leg. Art. 591, 602 c.c.

Successione testamentaria – Testamento olografo – Requisiti formali – Nullità - Annullabilità – Interdizione per infermità mentale – Incapacità di testare

editor: Fossati Cesare