Irripetibili le somme versate dai coniugi per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. Tribunale di Catania, sent. 22 settembre 2025

Tribunale Catania, Sez. III, Sent., 22/09/2025, n. 4594 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A fronte del dovere di solidarietà reciproca, o di mutuo soccorso, che è elemento imprescindibile del rapporto di coniugio e che avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare, le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 143  c.c., non determinano alcun diritto al rimborso.  

In tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge, infatti, è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, neppure in seguito alla separazione, sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute in modo indifferenziato, al di fuori dei casi in cui sussista un eventuale accordo contrattuale tra le stesse parti che possa meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli.

Tanto premesso, nel caso de quo emerge chiaramente come la casa coniugale sia stata realizzata dai coniugi con esborsi e sacrifici di entrambi, e come le somme di pertinenza dell'attrice, versate sul conto cointestato, abbiano costituito in realtà, insieme agli altri fondi messi a disposizione dal convenuto, una forma di contribuzione di entrambi a tutte le spese e alle esigenze della famiglia in senso lato in quel momento storico, nè sono emersi, in fatto, sufficienti elementi di prova di accordi tra le parti tali da derogare al regime generale dei rapporti fra i coniugi.

 

Rif. Leg. Art. 143, 2041 c.c.

Doveri di solidarietà coniugale – Contributi dei coniugi  – Proporzionalità – Irripetibilità – Accordi delle parti – Separazione coniugale

editor: Fossati Cesare