Nuova pronuncia della Corte Costituzionale in materia di PMA - Corte Cost., Sent., 23 ottobre 2025, n. 155


Il Tribunale di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero che vi possa ricorrere una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell’altro e sanzionerebbero, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso. In altri termini, il divieto per le coppie dello stesso sesso di accedere alla PMA determinerebbe l’impossibilità del riconoscimento da parte del genitore biologico che abbia mutato sesso, così precludendo, ai sensi dell’art. 250 c.c., l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, possibile solo nei casi in cui il riconoscimento sia ammesso.

Venerdì, 24 Ottobre 2025
Giurisprudenza | Procreazione assistita
Corte Cost., Sent., 23 ottobre 2025, n. 155; Pres. Amoroso, Rel. Griffi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Devono essere dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.



PMA - Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso - Asserita estensione del divieto, e delle relative sanzioni, anche nel caso di ricorso alla PMA da parte di una coppia dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di un loro componente e il gamete femminile dell'altro - Conseguente asserita necessità di rigettare l'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata - Inammissibilità delle questioni; Rif. Leg.  Artt. 5 e 12, c. 2°, 9° e 10°, della legge 19/02/2004, n. 40.

editor: Ferrandi Francesca