Il contenuto dell'obbligo di vigilanza dei docenti è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 20 ottobre 2025, n. 27923

Giovedì, 23 Ottobre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Responsabilità | Scuola
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 20 ottobre 2025, n. 27923; Pres. Frasca, Rel. Cons. Guizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che il precettore risponde per culpa in vigilando dell'illecito compiuto dagli allievi a lui affidati, anche se maggiorenni, la condotta posta in essere da persona dotata di completa capacità di discernimento o comunque vicina alla maggiore età comporta presunzione del caso fortuito, salva la possibilità, per la parte danneggiata, di dimostrare la prevedibilità della condotta dannosa o l'inadempienza dell'insegnante a uno specifico obbligo di vigilanza.


Scuola - Responsabilità dei docenti – Culpa in vigilando – Illecito compiuto dagli allievi durante l’orario scolastico – Caso fortuito; Rif. Leg. Artt. 1218 e 2048 c.c.

editor: Ferrandi Francesca