Non c’è litispendenza, bensì connessione tra due procedimenti in Stati membri diversi quando le pretese delle parti non perseguono uno scopo identico e non riguardano il medesimo periodo. Corte di Giustizia Unione Europea, 6 giugno 2024

Corte giustizia UE sez. IX - 06/06/2024, n. 381 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Affinché possa essere riconosciuta una situazione di litispendenza, come prevista dall’art. 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, è necessario che le domande abbiano il medesimo oggetto e siano state proposte tra le stesse parti, non sussistendo tale condizione qualora, alla data della domanda di pagamento di un assegno alimentare proposta dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro da un minore, divenuto nel frattempo maggiorenne, nei confronti della madre, quest'ultima abbia già proposto una domanda dinanzi a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro al fine di ottenere dal padre del minore un'indennità per l'alloggio e il mantenimento di tale minore, giacché le pretese dei ricorrenti non perseguono uno scopo identico e non si sovrappongono a livello temporale. L'assenza di una situazione di litispendenza, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, non osta tuttavia all'applicazione dell'articolo 13 di tale regolamento se le domande di cui trattasi presentano un legame sufficientemente stretto tra loro da poter essere considerate connesse, ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 3, così che, adito per secondo, il giudice del rinvio potrebbe sospendere il procedimento.

Rif. Leg.: Artt. 12, 13 Regolamento di Bruxelles n. 4/2009

Obbligazione alimentare – Indennità per alloggio e mantenimento – Identità di parti – Interessi indissociabili – Oggetto della domanda - Identità dello scopo – Litispendenza - Connessione

editor: Fossati Cesare