Il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche è comportamento valutabile dal giudice - Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 ottobre 2025, n. 27552

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 15 ottobre 2025, n. 27552 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La parte ha facoltà di sottrarsi ai prelievi ematologici necessari, ma il relativo rifiuto può essere valutato dal giudice come elemento di convincimento.
Dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675.
Il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ad esami ematologici non può neppure ritenersi giustificato con il mero richiamo a possibili violazioni del D.Lgs. n. 196/2003, sulla tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia sia del fatto che il sanitario, chiamato da giudice, è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge anzidetta.


Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità – Rifiuti ai prelievi ematologici necessari - Valutazione delle prove - Rif. Leg. artt. 269, 2909 cod. civ.; artt. 9, 2 comma, 50 bis, 69, 70 co. 2, 71, 72, 116, 118, 158, 161 c.p.c..; artt. 3, 13, 15, 24, 30, 111 della Cost.; L. 31 dicembre 1996, n. 675.

editor: Cianciolo Valeria