Negato l’assegno divorzile nel giudizio di revisione qualora la disparità economica e reddituale tra i coniugi non costituisca una sopravvenienza. Tribunale di Marsala, 16 luglio 2025

Tribunale di Marsala, 16.07.25 n.406 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La revisione dell'assegno divorzile, richiedendo la presenza di “giustificati motivi”, impone preliminarmente la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, risultando indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e l'esistenza del nesso di causalità tra questi e la nuova situazione economica instauratasi.

Lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze, dovendosi rigettare la domanda qualora le allegazioni della richiedente in ordine all'adempimento dei doveri familiari da parte dei coniugi non si riferiscono ad un fatto sopravvenuto e qualora non sia specificamente provato il nesso di causa fra le stesse e l'ulteriore miglioramento della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge obbligato.

Quanto all’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, la cessazione dell'obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, potendosi ritenere raggiunta l'autosufficienza economica in presenza di un impiego lavorativo tale da garantire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità e una collocazione nel mondo del lavoro adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni, con onere della prova a carico di chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento.

Rif. Leg. Art. 473-bis.29 c.p.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 337-septies c.c.

 

Assegno divorzile – Sopravvenienze – Funzione assistenziale, perequativa e compensativa – Indipendenza economica del figlio maggiorenne – Obbligo di mantenimento - Cessazione

editor: Fossati Cesare