Le controversie in materia di assegno divorzile soggiacciono alla sospensione feriale dei termini. Corte d’Appello di Bologna, sent. 12 aprile 2024
Sino ad un eventuale revirement delle Sezioni Unite, in ordine all’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle controversie relative al mantenimento del coniuge debole, va confermata l’adesione alla tesi largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito che distingue tra controversie in materia strettamente alimentare e controversie in materia di separazione e divorzio con statuizioni sul mantenimento, riservando solo alle prime l’esenzione dalla generale sospensione feriale dei termini processuali.
Tanto premesso, l’assegno divorzile deve ritenersi dovuto laddove un ex coniuge sia non autosufficiente perché non in grado di provvedere autonomamente ad una esistenza dignitosa; oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di realistiche aspettative professionali e reddituali per avere anteposto ad esse l’impegno familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell’altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche lavorative, con la conseguenza che la differenza reddituale isolatamente considerata non è di per sé rilevante, ma lo diviene solo se riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare e alla definizione dei ruoli all’interno della coppia.
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 337-sexies c.c.
Sospensione dei termini processuali – Assegno divorzile – Funzione perequativo e compensativa – Funzione assistenziale – Prova – Assegnazione della casa familiare
editor: Fossati Cesare
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