CNF. Informativa sull'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale

Mercoledì, 15 Ottobre 2025
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Dal 10 ottobre 2025 è in vigore l’obbligo previsto dall’art. 13, comma 2, della Legge 132/2025 che qui trascriviamo:

Art. 13

Disposizioni in materia di professioni intellettuali

  1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e’ finalizzato al solo esercizio delle attivita’ strumentali e di supporto all’attivita’ professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
  1. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.


Il Consiglio Nazionale Forense ha prediposto un modello di informativa che alleghiamo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ha predisposto tre possibili dichiarazioni, che, ove condivise (ed eventualmente modificate ove ritenuto opportuno) potranno essere sottoposte ai clienti.

Formula A ampia:

Ai sensi dell’art. 13 della L. 132/2025 dichiaro di essere stato informato, e di accettare che l’avvocato nell’esecuzione del mandato potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, di qualsiasi tipologia, al solo scopo di coadiuvare la propria attività professionale, garantendo la prevalenza e la supervisione del lavoro intellettuale e la rigorosa verifica dei risultati ottenuti, rimanendo il professionista in ogni caso unico responsabile delle valutazioni e delle decisioni finali e che l’uso di tali sistemi avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, D.Lgs.193/2006 e succ. mod.).

 

B ristretta (n.d.r. la parte in rosso limita il campo di utilizzo della AI solo a determinate attività):

Ai sensi dell’art. 13 della L. 132/2025 dichiaro di essere stato informato, e di accettare, che l’avvocato nell’esecuzione del mandato potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, di qualsiasi tipologia, esclusivamente a supporto delle attività strumentali e di ricerca con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. L’utilizzo di tali strumenti non sostituisce il giudizio professionale dell’Avvocato, che mantiene la responsabilità delle scelte e dei contenuti comunicati al cliente, garantendo la prevalenza e la supervisione del lavoro intellettuale e la rigorosa verifica dei risultati ottenuti, rimanendo il professionista in ogni caso unico responsabile delle valutazioni e delle decisioni finali e che l’uso di tali sistemi avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, D.Lgs.193/2006 e succ. mod.).

 

C sintetica:

Ai sensi dell’art. 13 della L. 132/2025 dichiaro di essere stato informato, e di accettare, che l’avvocato nell’esecuzione del mandato potrà avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, di qualsiasi tipologia, esclusivamente a supporto della propria attività, assicurando la prevalenza del lavoro intellettuale nell’esecuzione del mandato e il controllo e la verifica dei risultati ottenuti, così come disposto dall’art. 13 l.132/2025m e che l’uso di tali sistemi avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, D.Lgs.193/2006 e succ. mod.).

 

N.B.

  1. tutte le ipotesi prevedono l’accettazione del cliente che non è indispensabile (ma raccomandata), in quanto la norma non la richiede.
  2. quanto alle modalità di trasmissione, la norma nulla prescrive e dunque è rimessa alla scelta del professionista (inserimento nella lettera di incarico, preventivo, nel mandato o in apposita informativa)
  3. l’obbligo di informativa, come detto, entra in vigore domani venerdì 10 p.v.: la norma non prevede termini entro la quale debba essere fatta ma, richiamiamo però la Vostra attenzione sul fatto che dal 10 in poi “non farla” equivale ad una violazione di norma di legge
  4. il testo della norma non è molto specifico e si presta a varie interpretazioni: per questo precisiamo che le ipotesi proposte sono solo frutto del lavoro di studio e interpretativo svolto dal Consiglio e dalla commissione informatica, e dunque non costituiscono espressioni di un’interpretazioni autentica della norma né il consiglio può garantirne garantirne l’esaustività

editor: Fossati Cesare