Alle vittime di tratta può essere riconosciuto lo status di rifugiato - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 ottobre 2025 n. 27205

Mercoledì, 15 Ottobre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Stranieri
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11 ottobre 2025 n. 27205 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Alle vittime di tratta può essere riconosciuto lo status di rifugiato purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e segg. del D. Lgs. n. 251 del 2007 e in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un "particolare gruppo sociale" costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile. Inoltre, la sottoposizione alla tratta ai fini di sfruttamento sessuale può comportare una situazione di vulnerabilità anche ove espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio e vessazioni che costituiscono trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile, riguardante le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate.


Stranieri – Riconoscimento dello status di rifugiato – Vittime di tratta – Rif. Leg. artt. 2, 5, 8 e 14 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta). 

editor: Cianciolo Valeria