Maltrattamenti. Se non c’è convivenza la sola genitorialità non basta - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 9 ottobre 2025 n. 33508

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 9 ottobre 2025 n. 33508 – Pres. Aprile, Cons. Rel. Pacilli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di reati contro la famiglia, il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, previsto dall’ art. 572 c.p., presuppone un rapporto qualificato di “famiglia” o di “convivenza” connotato da una radicale e stabile relazione affettiva e da una duratura comunanza di vita e di affetti.
Nell'ipotesi in cui viene meno la convivenza, che ha comunque dato origine ad un iniziale reciproco rapporto implicante un affidamento nella coppia, non sussiste spazio per intravedere la fattispecie che è espressamente caratterizzata dalla necessaria esistenza di rapporti definiti dalla legge come familiari o connotati da comune convivenza, a maggior ragione non può assegnarsi penale rilevanza alla mera genitorialità condivisa che, in assenza di contatti significativi tra autore delle condotte e vittima, oltre a porre problemi in ordine all'eventuale prova del carattere reiterato ed abituale delle condotte vessatorie o violente, implica rapporti unidirezionali da parte di entrambi i genitori nell'interesse del comune figlio e non crea alcun autonomo o ulteriore rapporto che possa definirsi di tipo familiare tra il padre e la madre di costui.

Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo ritenuto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia anche dopo la cessazione della convivenza della persona offesa con l'imputato, ossia quando la donna era andata a vivere con il suo nuovo compagno.
Annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello.

Diritto penale – Maltrattamenti - Atti persecutori - Convivenza -  Divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici – Concorso di reati - Rif. Leg. art. 572 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria